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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4-bis.04.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
4-bis.04.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

   f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

   h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.