Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.
(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)
1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:
a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;
b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;
c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.