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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.29.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
3.29.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.
  5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano può essere rilasciata in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di deficit idrico delle acque destinate all'uso potabile.