Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) può prevedere, sentite le amministrazioni regionali coinvolte, limitate e motivate deroghe relative ai limiti di temperatura di immissione nei corsi d'acqua artificiali, di cui alla Tabella 3, dell'Allegato V, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le sole centrali che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua.