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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.4.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
11.4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8 con le seguenti: le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis»:

   a) al comma 4 sostituire le parole: dai rappresentanti con le seguenti: da rappresentanti, adeguatamente delegati,;

   b) dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
  5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
  5-quinquies. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
  5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.