Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1), aggiungere il seguente:
1-bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino sia sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino-costieri.