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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1195

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2023  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Risparmio idrico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»; b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.