Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Risparmio idrico)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»; b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.