All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 2, lettera e) dopo le parole: infrastrutture stradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale e al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.
Conseguentemente, al capoverso Art. 20-novies:
1. al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;
2. dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis).