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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.20.0100.70.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2023  [ apri ]
0.20.0100.70.

  All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili, o loro porzioni, non siano stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio, salvo che alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 siano pendenti ovvero siano stati conseguiti i necessari titoli in sanatoria o siano presentate, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo, le relative istanze di sanatoria. La verifica dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento.