All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati ricadenti nei Comuni colpiti dall'alluvione si applicano anche le procedure previste all'articolo 1 dell'Ordinanza del capo della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.