All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso «Art. 20-sexies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.