All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso «Art. 20-sexies», comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;.