All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso «Art. 20-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;.
Conseguentemente, al capoverso «Art. 20-septies», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.