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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.39. in Assemblea riferita al C. 1183-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2023  [ apri ]
3.39.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera.