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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.04. in Assemblea riferita al C. 1183-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2023  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi»;

   b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.
   2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

ident. 3.01.