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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.08. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.08. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)

  1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   «a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione».

    2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

   «a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

    2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

    3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

    4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate».

    3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);».

   b) il comma 1-bis è abrogato.

    2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.