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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.07. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.07. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3.bis.1 è inserito il seguente:

   «3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1».