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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.3.028.9. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
0.3.028.9.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo da parte degli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
  6-ter. Pena la decadenza dal contributo di cui al comma 6-bis, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente periodo gli enti beneficiari che hanno già attiva una convenzione con il GSE.
  6-quater. Il finanziamento di cui al comma 6-bis è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici o sistemi di accumulo, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.
  6-quinquies. Il contributo di cui al comma 6-quater non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2023.
  6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

   a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 6-bis;

   b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere;

   c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

   d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata, dando priorità ai progetti che garantiranno il più alto grado di autoconsumo sul sito dell'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo;

   e) le modalità di attivazione della convenzione di cui al comma 6-ter;

   f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

   g) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.
   6-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

em. 3.028.