All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2023 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
5-ter. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento.