All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3-ter.
(Termini in materia di sicurezza energetica)
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023 il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è applicato esclusivamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.