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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.3.028.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
0.3.028.3.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-ter. Gli sportelli di cui al comma 5-bis sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  5-quater. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 5-bis e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  5-quinquies. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
  5-sexies. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.
  5-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 5-bis, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  5-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-septies, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

em. 3.028.