All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. I costi residui riferiti alla gestione del servizio di maggior tutela che, a decorrere dal 1° aprile 2023, non sono recuperabili attraverso le componenti tariffarie definite dall'ARERA sono integralmente reintegrati agli esercenti del servizio stesso o alle società controllanti, con le modalità stabilite dall'ARERA con propria delibera.
Conseguentemente, nella medesima parte principale, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e altre norme in materia di maggior tutela.