All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023»;
b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: «secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo trimestre».