All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale in favore delle imprese, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 sono prorogate fino al 30 settembre 2023. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 4 sono prorogate al 31 dicembre 2023.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 1.200,00 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente degli oneri autorizzati ai sensi dei commi da 2 a 9 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e non utilizzati.