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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.3.028.12. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
0.3.028.12.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

   a) alle imprese energivore, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente, comprese le spese per l'energia autoprodotta e autoconsumata;

   b) alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata;

   c) alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 202, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

   d) alle imprese non gasivore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  6-ter. I crediti d'imposta di cui al comma 6-bis sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 124 entro la data del 30 giugno 2024.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate e non spese per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 22 novembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 124, entro la data del 30 giugno 2024.

em. 3.028.