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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.3.028.11. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
0.3.028.11.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

   a) alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre dell'anno 2023;

   b) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui alla lettera a), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

   d) alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  6-ter. I crediti d'imposta di cui al comma 6-bis sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, entro la data del 30 giugno 2024.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

em. 3.028.
ident. 0.3.028.10.