Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.