Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano)
1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:
«a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere le volumetrie aggiuntive derivanti dalla realizzazione degli interventi;
2) gli interventi non comportano alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
3) la targa del sistema di up-grading reca il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica non è superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate;»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);»;
d) il comma 1-bis è abrogato.