Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
«3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3, comma 2-bis, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MW di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui di cui al medesimo comma 3-bis.1».