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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.07. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.07.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

   «3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3, comma 2-bis, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MW di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui di cui al medesimo comma 3-bis.1».