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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.05. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

  1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, anche anticipatamente rispetto al termine degli incentivi eventualmente ancora vigenti, previa rinuncia al beneficio di questi ultimi, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

   a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

   b) la remunerazione spettante è definita, anche avvalendosi di parametri medi di settore che tengono in considerazione diverse assetti impiantistici, come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

   c) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

  2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di sostegni sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di esercizio e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.
  3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.