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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.027. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.027.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.