stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.026. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.026.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
   6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
   6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».