Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)
1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c-ter), numero 1), dopo le parole: «e le miniere» sono inserite le seguenti: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.».