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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.013. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.013.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre dell'anno 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» dell'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.