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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.011. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1183

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2023  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)

  1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
  2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;

   b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.».

  4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché».
  5. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-bis è inserito il seguente:

    «3.2.1-ter. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».

ident. 3.010.