Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la semplificazione normativa, ove nominata, trasmette alle Camere, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dai commi 1 e 2 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla positiva valutazione delle Camere ai sensi del comma 3-bis, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al medesimo comma.