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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.04. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga dei permessi di soggiorno in relazione ai termini per la programmazione dei flussi di ingresso in Italia)

  1. I permessi di soggiorno rilasciati a valere su richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12, ancorché scaduti, si intendono prorogati fino al 31 ottobre 2023 in deroga ai termini previsti dall'art. 24, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, qualora entro la data di entrata in vigore della presente norma lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori stranieri non accolta per carenza di quote.
  2. Nel caso in cui il permesso di soggiorno non si sia ancora stato rilasciato, il nulla osta emesso a valere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12, si intende prorogato fino al 31 ottobre 2023 e consente l'ingresso sul territorio nazionale in deroga al termine di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
  3. I permessi di soggiorno rilasciati a fronte di richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2024 qualora, entro la data di entrata in vigore della presente norma, lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato ulteriore richiesta ai sensi dei medesimi articoli per il medesimo lavoratore.