Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:
Art. 7-bis.
(Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario)
1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni».