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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.010. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
7.010.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno)

  1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui ai decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020 n. 498 e 21 aprile 2020 n. 499, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino ad esaurimento.