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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.5. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 106, comma 8, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»;

   b) all'articolo 108, comma 7, il quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»;

   c) all'allegato II.13, la settima riga, relativa alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, è soppressa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici.