stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.44. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.44.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Una quota dei canoni cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal Capo III del presente decreto.».