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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.43. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.43.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, nonché gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, considerate le peculiarità del settore geotermico, l'importanza di competenze specifiche nel settore e la rilevanza di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono confermate in capo al concessionario originario, con provvedimento dell'amministrazione competente, per un periodo comunque non superiore a 40 anni, a condizione che i titolari originari delle concessioni presentino entro la data del 31 dicembre 2023 un rilevante piano di investimenti pluriennale, approvato dall'amministrazione concedente, avente ad oggetto interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo, interventi per la sostenibilità ambientale ed interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e per le attività minerarie ad essi connesse subordinati alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.».