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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.08. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.08.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il certificato di pagamento straordinario di cui all'articolo 26, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, è adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter del medesimo articolo 26.
  2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui al presente articolo comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile. La responsabilità di cui al primo periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.

ident. 6.07.6.09.