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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.05. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.05.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e supportare il rilascio delle garanzie che le imprese devono fornire per l'esecuzione di appalti e l'erogazione degli anticipi contrattuali:

   a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato.»;

   b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.».

ident. 6.04.6.06.