Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Termini in materia di sicurezza energetica)
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è applicato anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.