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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.041. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.041.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

    dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

   a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

   b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

   b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».