Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.