Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» sono inserite seguenti: «e di agevolazioni per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) le parole: «e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030», sono sostituite dalle seguenti: «1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.