Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.