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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.011. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
6.011.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro- garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

ident. 6.010.6.012.6.013.